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Dati con cadenza semestrale infortuni Lombardia
Area pubblicazione:
Prestazioni
Copertura geografica:
Regionale
Keyword:
infortuni
Data pubblicazione:
10/01/2024
Copertura temporale:
2018-2022
Licenza:
IODL 2.0
Data rilevazione:
31/10/2023
Periodicità rilevazione:
Semestrale
Numero download:
ND
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Attributo | Tipo | Descrizione Attributo |
---|---|---|
DataRilevazione | date | Definisce temporalmente lo stato dell'informazione: e' parametro della regola che individua l'insieme dei casi (la base informativa) di riferimento. Per l'analisi degli infortuni, gli infortuni sono selezionati con la condizione "data di protocollo (del caso) <= data di rilevazione". E' espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
DataProtocollo | date | Per data di protocollo si intende la data in cui e' stato protocollato il caso (aperta la pratica) d'infortunio. Si protocolla a seguito di denuncia d'infortunio e/o di presentazione di un certificato medico. In casi particolari si protocolla a seguito di segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa) |
DataAccadimento | date | E' la data in cui si e' verificato l'infortunio ed e' espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
DataDefinizione | date | E' la data della definizione amministrativa prevalente. Caratterizza la situazione amministrativa prevalente del caso d'infortunio. Il caso d'infortunio puo' essere qualificato con esito positivo o esito negativo e puo' riguardare un infortunio in franchigia. La definizione amministrativa puo' cambiare nel tempo a seguito dell'evoluzione del caso d'infortunio. Si considera "prevalente" la definizione che, alla data di rilevazione, individua in modo proprio le conseguenze amministrative dell'evento denunciato, non l'ultima definizione amministrativa assunta in senso cronologico (ad esempio, un caso definito positivo con il riconoscimento di un determinato grado di menomazione continuera' a essere definito positivo anche quando, successivamente al primo riconoscimento, intervenga una definizione amministrativa "negativa" in relazione alla richiesta, da parte dell'infortunato, di revisione del grado di menomazione precedentemente individuato). |
DataMorte | date | E' la data di morte a seguito di infortunio, espressa nella forma di anno, mese e giorno. |
LuogoAccadimento | string | E' il luogo (la provincia) ove e' accaduto l'infortunio. Viene utilizzata la codifica ISTAT |
IdentificativoInfortunato | string | E' il codice interno (per analisi longitudinali). |
Genere | string | E' il sesso dell'infortunato (M o F). |
Eta | integer | E' l'eta' dell'infortunato alla data di accadimento dell'infortunio, espressa in anni compiuti. |
LuogoNascita | string | E' la nazione in cui e' nato l'infortunato. Viene utilizzato il codice Belfiore della nazione o "ITAL" per l'Italia. |
ModalitaAccadimento | string | Sono considerate 2 modalita' principali in cui l'infortunio puo' accadere: "in occasione di lavoro" e "in itinere". Il valore "N" indica un infortunio occorso "in occasione di lavoro", il valore "S" indica un infortunio occorso "in itinere". Si definisce "in occasione di lavoro" l'infortunio che si e' verificato in connessione con le condizioni in cui si svolge l'attivita' lavorativa, comprese le attivita' prodromiche o strumentali e nelle quali e' insito un rischio di danno per il lavoratore. La classe "in occasione di lavoro" e' ripartita nei sottoinsiemi "senza mezzo di trasporto (coinvolto)" e "con mezzo di trasporto (coinvolto)". Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, art. 2, comma 1. Inoltre, si definisce "in itinere" l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, o durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro (in caso di rapporti di lavoro plurimi), o durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti (qualora non esista una mensa aziendale). Gli eventi sono tutelati a condizione che eventuali interruzioni o deviazioni dal "normale" percorso non siano del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non siano "necessitate" : l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute, a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili oppure all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La tutela assicurativa opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purche' "necessitato" (come ad esempio: per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro, incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi, distanza minima del percorso tale da poter essere coperta a piedi). Restano comunque esclusi dalla tutela gli infortuni direttamente causati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e allucinogeni, gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida. La classe in itinere e' ripartita nei sottoinsiemi "senza mezzo di trasporto (coinvolto)" e "con mezzo di trasporto (coinvolto)". Riferimenti normativi: DLgs 38/2000, art. 12. |
ConSenzaMezzoTrasporto | string | Indica l'eventuale coinvolgimento di un mezzo di trasporto nell'infortunio. Le modalita' di accadimento principali possono essere distinte in 2 raggruppamenti: "senza mezzo di trasporto (coinvolto)", indicato dal valore "N", e "con mezzo di trasporto (coinvolto)" ,indicato dal valore "S". "Con mezzo di trasporto (coinvolto)" - qualifica l'infortunio (in occasione di lavoro o in itinere) avvenuto in un'area aperta alla pubblica circolazione col concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri). "Senza mezzo di trasporto (coinvolto)" - qualifica l'infortunio (in occasione di lavoro o in itinere) avvenuto in un'area aperta alla pubblica circolazione senza il concorso di almeno un mezzo di trasporto (veicoli terrestri, non terrestri) |
IdentificativoCaso | string | E' il codice interno (per analisi longitudinali) dell'infortunio registrato dall'Inail a seguito di un'informazione comunque reperita: per denuncia d'infortunio, e/o per presentazione di un certificato medico, o per segnalazioni di altro tipo (per esempio, a mezzo stampa). |
DefinizioneAmministrativa | string | Caratterizza la situazione amministrativa prevalente del caso d'infortunio. Il caso d'infortunio puo' essere qualificato con esito positivo o esito negativo, puo' riguardare un infortunio in franchigia. La definizione amministrativa puo' cambiare nel tempo a seguito dell'evoluzione del caso d'infortunio. Si considera "prevalente" la definizione che, alla data di rilevazione, individua in modo proprio le conseguenze amministrative dell'evento denunciato, non l'ultima definizione amministrativa assunta in senso cronologico (ad esempio, un caso definito positivo con il riconoscimento di un determinato grado di menomazione continuera' ad essere definito positivo anche quando, successivamente al primo riconoscimento, intervenga una definizione amministrativa "negativa" in relazione alla richiesta, da parte dell'infortunato, di revisione del grado di menomazione precedentemente individuato). Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, art. 1, art. 2, art. 4 e s.m.i.. |
DefinizioneAmministrativaEsitoMortale | string | Caratterizza la situazione amministrativa prevalente relativa all'esito mortale sul caso di infortunio. L'esito mortale puo' essere qualificato positivo o negativo. La definizione amministrativa dell'esito mortale puo' cambiare nel tempo a seguito dell'evoluzione del caso d'infortunio. |
Indennizzo | string | E' il codice che identifica la tipologia d'indennizzo. L'indennizzo e' la prestazione economica che l'Inail corrisponde agli infortunati. Sono 4 le modalita' principali con cui viene erogata la prestazione: in temporanea, in capitale, in rendita diretta e in rendita a superstiti. Oltre alle prestazioni economiche l'Inail puo' erogare agli infortunati prestazioni di tipo sanitario e assistenziale. Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, articolo 66, DLgs 38/2000, art. 13, comma 2. |
DecisioneIstruttoriaEsitoMortale | string | I casi di infortunio vengono assoggettati a valutazione istruttoria per stabilire se l'infortunio rientra nella tutela assicurativa. La decisione sullo stato (positivo o negativo) di un infortunio mortale dipende dal soddisfacimento di criteri di tipo amministrativo e sanitario. |
GradoMenomazione | integer | In regime di danno biologico e' la percentuale "p" con cui si misura il livello di menomazione dell'integrita' psicofisica in conseguenza d'infortunio. L'intervallo di variabilita' di "p" (da 1 a 100%) e' suddiviso convenzionalmente in classi di menomazione. La classe di menomazione e' un elemento della partizione dell'intervallo di variabilita' del grado di menomazione "p". Rispetto al grado di menomazione sono state definite convenzionalmente 6 classi: 1 - "menomazioni micro permanenti": p nell'intervallo [1-5%], danno biologico di assai modesta entita', provocano postumi permanenti abbastanza tenui che comportano anche lievi mutamenti nella condotta di vita del danneggiato. Postumi a volte caratterizzati da anomalo carattere di permanenza, 2 - "menomazioni di minima entita', ma superiori alle micro permanenti": p nell'intervallo [6-15%], danno biologico di modesta entita', tuttavia determinante una sicura compromissione peggiorativa dell'esistenza del leso, piu' spesso vicariabili in parte, sussistenza non ordinaria di limitazione nell'espletamento di attivita' lavorativa, sebbene non frequente, 3 - "menomazioni di entita' media inferiore": p nell'intervallo [16-25%], la qualita' della vita non e' ancora gravemente compromessa, tuttavia il livello di pregiudizio non e' trascurabile, danno biologico e' ancora non rilevante se realizzato per concorso di piu' pregiudizi diversi, i fattori contestuali (ambientali e personali) qualificano anche in termini di linea-media gravita' il funzionamento della persona. In tema di riflesso patrimoniale la menomazione puo' giungere a pregiudicare anche gravemente l'attivita' lavorativa svolta o eccezionalmente ad abolirla. Piu' spesso le attivita' ritenute adeguate alla persona consentono di vicariare in modo efficace la funzione pregiudicata, 4 - "menomazioni di entita' media superiore": p nell'intervallo [26-50%], danno biologico permanente in grado di ridurre in modo definitivo e non recuperabile le funzionalita' del soggetto leso, idoneo ad incidere gravemente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione circoscrivendo, in modo non vicariabile, l'esplicazione della propria personalita' morale, intellettuale, culturale, l'abolizione sensoriale monolaterale o l'amputazione segmentale importante le qualificano in termini di gravita' anche solo sulla base di presunzione semplice, frequentemente e' richiesto un ausilio tecnico o un sistema di sostegno per compensare il deficit funzionale, la qualita' della vita e' gravemente compromessa e non compensabile, l'interazione tra le condizioni di salute ed i diversi fattori e' spesso negativa e limitativa, la menomazione puo' impedire l'attivita' lavorativa specifica svolta, ma piu' spesso consente altre attivita' adeguate alla persona o della categoria d'appartenenza, individuata per eta', esperienza e preparazione culturale, 5 - "macro menomazioni permanenti": p nell'intervallo [51-85%], menomazioni che limitano sino ad annullarle le estrinsecazioni della validita' biologica sensoriale intaccando gravemente quelle organiche e di apparato. Tali menomazioni rappresentano sempre un problema nella funzione e nella struttura del corpo, con deviazioni e perdite significative non compensabili, performance e capacita' della persona sono costantemente e sistematicamente ostacolate, la menomazione, di norma, consente soltanto lo svolgimento di attivita' lavorative diverse o grandemente modificate rispetto a quelle svolte in precedenza ed anche a quelle della categoria di appartenenza, sono necessari: costanti interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno, 6 - "macro menomazioni permanenti che giungono ad annullare il bene salute": p nell'intervallo [86-100%], menomazioni in grado di annullare l'integrita' funzionale e strutturale della persona ed il suo funzionamento sociale, con sostanziale totale restrizione dell'attivita' e della partecipazione. Di norma la menomazione impedisce qualunque attivita' lavorativa specifica e categoriale, o consente il reimpiego solo in attivita' che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. La partizione in classi e' "orlata" dai casi "in assenza di menomazioni" e dai casi "esito mortale". Riferimenti tecnici: [Ros-012, 7-8]. |
GiorniIndennizzati | integer | E' il numero di giorni di astensione dal lavoro (giorni di inabilita') a seguito dell'infortunio al netto dei 3 giorni di franchigia. |
IdentificativoDatoreLavoro | string | E' il codice interno identificativo del datore di lavoro (per analisi longitudinali). |
PosizioneAssicurativaTerritoriale | string | La posizione assicurativa territoriale (PAT) e' il codice che individua ciascuna sede di lavoro dell'azienda, per sede di lavoro si intende uno stabilimento o struttura in cui si svolge la produzione dei beni o dei servizi oggetto dell'attivita' aziendale. Nel caso di aziende che svolgano attivita' in piu' luoghi, per sede di lavoro va intesa ogni singola "unita' produttiva", cioe' "ogni stabilimento e ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale". Riferimenti normativi: DLgs 626/1994, articolo 2, comma 1, lettera i. |
SettoreAttivitaEconomica | string | E' classificato col codice ATECO "a 1 lettera e 2 cifre". Codice ATECO e' un codice alfanumerico di 7 caratteri (il primo alfabetico e i successivi sei numerici) definito per classificare le attivita' economiche. Distingue diversi gradi di dettaglio: la lettera (primo carattere) indica il macro-settore di attivita' economica, i numeri (che vanno da due a sei cifre) rappresentano le articolazioni e le disaggregazioni dei settori. Le varie attivita' economiche sono raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni (codifica: 1 lettera), divisioni (2 cifre), gruppi (3 cifre), classi (4 cifre), categorie (5 cifre) e sotto categorie (6 cifre). Riferimenti tecnici: [Istat-009]. |
Gestione | string | Caratterizza le modalita' di esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Si hanno 5 gestioni: "industria e servizi", "agricoltura", "per conto dello Stato", "medici radiologi" , "infortuni in ambito domestico". Il flusso prende in considerazione solo le gestioni "industria e servizi", "agricoltura", "per conto dello Stato". Riferimenti normativi: DPR 1124/1965, titolo I, titolo II, art. 127, L 93/1958, DPR 1055/1960, L 493/1999, DM 15.09.2000, DM 31.01.2006, DLgs 38/2000, art. 1. |
GestioneTariffaria | string | E' un raggruppamento di voci di tariffa. La gestione industria e servizi e' composta da 4 gestioni tariffarie, distinte per ambito di attivita' (industria, artigianato, terziario, altre attivita'). Riferimenti normativi: DLgs 38/2000. |
GrandeGruppoTariffario | string | E' la classe di aggregazione di livello piu' alto delle voci delle 4 tariffe della gestione industria e servizi (industria, artigianato, terziario, altre attivita'). Sono definite 10 classi di aggregazione, che aggregano le lavorazioni (voce) di ciascuna tariffa per comparti produttivi omogenei (1 - lavorazioni agricole e alimenti, 2 - chimica, carta e cuoi, 3 - costruzioni e impianti, 4 - energia e comunicazioni, 5 - legno e affini, 6 - metalli e macchinari, 7 - mineraria rocce e vetro, 8 - tessile e confezioni, 9 - trasporti e magazzini, 0 - attivita' varie). Va segnalato che il grande gruppo tariffario puo' contenere voci diverse per tariffe diverse. Riferimento tecnico: [Inail-010b, 11]. |
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Pubblicazione
10/01/2024
Ultimo aggiornamento
10/01/2024
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